Dal 27 settembre 2026, le aziende che promuovono prodotti con riferimenti al benessere animale dovranno essere più trasparenti che mai. La nuova normativa, introdotta dal decreto legislativo 30/2026 stabilisce che le dichiarazioni non supportate da certificazioni saranno considerate ingannevoli. Questo cambiamento rappresenta un passo significativo nella lotta contro il cosiddetto animalwashing simile al più noto greenwashing.
La nuova definizione di caratteristiche del prodotto
Il decreto legislativo 30/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2026, introduce il benessere animale tra le caratteristiche del prodotto che le aziende devono comunicare correttamente ai consumatori. Questo include le condizioni in cui gli animali sono allevati, custoditi, trasportati, utilizzati o abbattuti. La normativa nasce dalla direttiva 2026/825/Ue che modifica la direttiva 2005/29/Ce sulle pratiche commerciali sleali.
Impegni etici e standard di tutela
Le aziende devono garantire la correttezza delle informazioni sia rispetto agli obblighi di legge sia agli eventuali standard di tutela aggiuntivi dichiarati nella comunicazione commerciale. Questo significa che le affermazioni sul benessere animale devono essere supportate da prove concrete, non solo da dichiarazioni autoprodotte.
Il sistema generale delle pratiche commerciali scorrette
Il Codice del consumo introdotto dal decreto legislativo 206/2005, definisce le condotte commerciali scorrette attraverso una struttura graduata. Le pratiche commerciali sono considerate scorrette se contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio. Questo include sia le pratiche ingannevoli, che quelle aggressive.
Pratiche ingannevoli e aggressive
Le pratiche ingannevoli sono quelle che, attraverso informazioni false, vere ma fuorvianti, o omesse, inducono in errore i consumatori. Le pratiche aggressive, invece, includono molestie, coercizioni o indebiti condizionamenti. In entrambi i casi, accertato il carattere ingannevole o aggressivo della condotta, si considera automaticamente integrata anche la violazione della diligenza professionale.
Le pratiche ‘in ogni caso’ ingannevoli
Il Codice del consumo prevede una lista di pratiche considerate in ogni caso ingannevoli, elencate nell’articolo 23, o in ogni caso aggressive, elencate nell’articolo 26. In queste ipotesi, dimostrata la corrispondenza della condotta a una delle fattispecie elencate nella lista, non occorre provare né la violazione della diligenza professionale né l’idoneità a falsare il comportamento del consumatore.
Quando una comunicazione sul benessere animale diventa ingannevole
L’articolo 21 del Codice del consumo, come riformulato dal decreto legislativo 30/2026, considera ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero, oppure che, pur essendo di fatto corretta, induce o è idonea a indurre in errore il consumatore medio riguardo alle caratteristiche principali del prodotto, tra cui rientrano appunto quelle relative al benessere degli animali.
La stretta non riguarda solo le affermazioni verbali esplicite, come ‘allevamento rispettoso del benessere animale’ o ‘fattoria felice’. Coinvolge anche gli elementi iconografici o evocativi: immagini di animali al pascolo, scene idilliache, colori, simboli, ambientazioni naturali, o qualsiasi altro segno che trasmetta al consumatore un messaggio implicito ed erroneo, perché non corrispondente alle reali condizioni di allevamento.



