Argomenti trattati
- Omnibus I: cosa cambia per rendicontazione e due diligence
- Nuovo perimetro di rendicontazione: soglie, esclusioni e impatti
- La CSDDD ridisegnata e la cancellazione del piano climatico obbligatorio
- Tutele per le imprese nella catena di fornitura e revisione degli standard
- Calendario operativo: tre fasi tra 2026 e 2036
- Implicazioni pratiche e scelte strategiche per le imprese
Omnibus I: cosa cambia per rendicontazione e due diligence
La Direttiva (UE) 2026/470 — il cosiddetto pacchetto Omnibus I, entrato in vigore il 18 marzo 2026 — riorganizza le regole europee sulla rendicontazione di sostenibilità e sulla due diligence aziendale. L’intervento ridisegna i confini applicativi della CSRD e della CSDDD: le soglie dimensionali aumentano e vengono introdotte tutele specifiche per le imprese più piccole nella catena del valore. Questo articolo sintetizza i punti chiave della riforma, segnala le tappe da osservare tra il 2026 e il 2036 e offre spunti pratici per decidere se anticipare o diluire gli investimenti in compliance.
Nuovo perimetro di rendicontazione: soglie, esclusioni e impatti
Il criterio di obbligo per la rendicontazione individuale cambia significativamente. Ora l’obbligo ricade principalmente sulle imprese con ricavi netti superiori a 450 milioni di euro e una media di oltre 1.000 dipendenti, sostituendo la precedente regola basata sul soddisfacimento di due tra totale attivo, ricavi e numero di addetti. Il risultato è una riduzione del perimetro che esclude molte realtà aziendali — incluse alcune PMI quotate — pur mantenendo misure specifiche per gli enti di interesse pubblico.
Per molte medie imprese ciò significa meno oneri amministrativi; rimangono invece dentro al campo d’applicazione i grandi gruppi con ricadute ambientali o sociali rilevanti, in particolare quelli con significativo turnover internazionale. Nel settore immobiliare, ad esempio, la nuova soglia potrebbe alleggerire gli obblighi per società con fatturati sotto il limite, mentre i grandi operatori internazionali continueranno a essere soggetti a rendicontazione estesa.
Nei prossimi mesi sono attesi chiarimenti tecnici dall’autorità competente: linee guida che definiranno termini chiave e modalità di esclusione. Questi orientamenti saranno determinanti per uniformare l’applicazione a livello nazionale.
Società terze che operano nel mercato unico
Per le società con sede fuori dall’UE l’obbligo scatterà quando i ricavi netti generati all’interno dell’Unione supereranno la soglia dei 450 milioni di euro. La scelta mira a evitare squilibri competitivi legati alla sola localizzazione della sede legale, concentrando gli obblighi sulle organizzazioni che realizzano una presenza economica rilevante nel mercato unico.
La CSDDD ridisegnata e la cancellazione del piano climatico obbligatorio
La revisione della CSDDD alza le soglie applicative: la soglia di dipendenti passa da 1.000 a 5.000 e i ricavi netti mondiali salgono a 1,5 miliardi di euro. Sono previste soglie specifiche per modelli commerciali particolari, come franchising e licenze (ad esempio, i diritti di licenza seguono una soglia di 75 milioni di euro). L’applicazione uniforme di questi limiti decorrerà dal 26 luglio 2029.
Un cambiamento rilevante è la soppressione dell’obbligo di redigere un piano di transizione climatica. Questo alleggerisce il fardello amministrativo ma apre interrogativi sulla trasparenza e sulla credibilità degli impegni climatici dichiarati dalle imprese, con possibili ripercussioni sul mercato della finanza sostenibile.
Tutele per le imprese nella catena di fornitura e revisione degli standard
La Direttiva introduce la figura dell’«impresa protetta»: si tratta delle aziende con meno di 1.000 dipendenti che operano nella catena del valore di un ente soggetto alla rendicontazione. Le imprese protette avranno il diritto di rifiutare richieste di dati ESG che vadano oltre i principi volontari (VSME), che la Commissione dovrà pubblicare entro il 19 luglio 2026. Questa misura attenua la pressione informativa sulle PMI della filiera, ma potrebbe anche ridurre la comparabilità dei dati tra operatori di settore.
Viene inoltre prevista una clausola che consente di omettere informazioni la cui divulgazione causerebbe un grave pregiudizio commerciale o rivelerebbe segreti aziendali. Entro sei mesi dall’entrata in vigore la Commissione dovrà adottare un atto delegato per riformare gli ESRS: l’obiettivo dichiarato è privilegiare dati quantitativi e semplificare l’architettura dei requisiti, riducendo così gli oneri di rendicontazione.
Queste misure, se da un lato alleggeriscono gli obblighi per le PMI, dall’altro potrebbero complicare la raccolta di dati confrontabili e il monitoraggio armonizzato delle performance di sostenibilità.
Calendario operativo: tre fasi tra 2026 e 2036
L’implementazione seguirà un calendario suddiviso in tre ondate. Nella prima fase ricadono scadenze ravvicinate: la pubblicazione dei VSME è attesa entro il 19 luglio 2026; la revisione degli ESRS dovrà essere completata entro sei mesi dall’entrata in vigore; l’adozione degli standard di limited assurance è fissata per il 1° luglio 2027; gli Stati membri devono recepire le modifiche alla CSRD entro il 19 marzo 2027. Questa prima ondata punta a fornire gli strumenti essenziali per limitare gli oneri e migliorare la qualità dell’informazione.
La seconda e la terza onda introducono consolidamento e meccanismi ricorrenti: entro luglio 2028 è previsto il recepimento nazionale della CSDDD; dal 26 luglio 2029 le imprese sopra soglia dovranno fornire dati completi sulla catena di fornitura. Dal 2031, l’invio delle dichiarazioni annuali di due diligence all’ESAP dovrebbe aumentare la confrontabilità delle informazioni tra soggetti obbligati. Infine, è previsto un riesame quinquennale delle soglie e un progressivo rafforzamento dell’enforcement, con un’attenzione maggiore alle pratiche non documentate e al rischio di greenwashing.
Implicazioni pratiche e scelte strategiche per le imprese
Le aziende si trovano davanti a una decisione strategica: anticipare gli investimenti in raccolta dati e sistemi di compliance o pianificarli in modo scalabile per contenere le spese immediate. Questa valutazione è particolarmente rilevante per le capofila e per le fornitrici nella filiera, che devono bilanciare costi operativi e rischi normativi.
Per le PMI fornitrici, la possibilità di esercitare il diritto di rifiuto su dati non necessari (oltre le VSME) rappresenta una protezione concreta, a patto che la procedura sia comunicata e documentata. Le imprese committenti dovranno invece definire politiche contrattuali chiare e rafforzare i controlli interni sulle richieste informative.
Nel settore immobiliare, così come in altri comparti, la qualità dei dati di compliance e i risultati dell’enforcement diventeranno fattori chiave nella valutazione del rischio regolamentare e nella stima del valore degli asset. In sostanza, l’evoluzione degli standard e delle pratiche di controllo sarà la variabile decisiva per chi deve pianificare investimenti e strategie di sostenibilità nei prossimi anni.
