Come cambia la rendicontazione e la due diligence con la direttiva (UE) 2026/470

La nuova fase regolatoria europea riduce il perimetro della rendicontazione obbligatoria, definisce scadenze precise e apre alla rendicontazione volontaria con standard semplificati

Il panorama europeo della sostenibilità d’impresa è entrato in una fase di revisione normativa che punta a coniugare ambizione ambientale e praticabilità per il tessuto produttivo. Dopo l’adozione del Pacchetto Omnibus e la pubblicazione della Direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026, entrata in vigore il 18 marzo 2026, Bruxelles ha ridefinito chi è obbligato a rendicontare e a svolgere due diligence sui rischi ambientali e sociali. In un contesto internazionale segnato da tensioni politiche ed economiche, l’Unione Europea cerca un punto di equilibrio tra trasparenza e carico amministrativo, prevedendo però percorsi alternativi per le imprese non soggette agli obblighi.

Cosa cambia per la rendicontazione di sostenibilità

La revisione normativa innalza le soglie di applicazione della CSRD: l’obbligo di redigere il report di sostenibilità riguarda ora le imprese con una media di oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro. Il regolatore introduce inoltre strumenti per rendere più accessibile il processo informativo: la Commissione è chiamata ad adottare principi semplificati e standard meno onerosi per le realtà più piccole. L’obiettivo è ridurre la frammentazione delle richieste informative nella filiera, offrendo un quadro unico che consenta agli stakeholder finanziari e commerciali di ottenere dati omogenei senza imporre oneri sproporzionati.

Soglie, ambito e aziende extra-UE

La nuova disciplina non si limita al territorio comunitario: per le società extra-UE sono previste regole specifiche che legano l’applicazione degli obblighi alla presenza economica nell’Unione. Le disposizioni valgono, ad esempio, per gruppi la cui capogruppo europea supera i 450 milioni di euro di fatturato, con criteri particolari per le controllate sopra i 200 milioni. In sostanza, molte imprese che sarebbero ricomprese nel perimetro secondo la normativa precedente restano ora escluse dall’obbligo formale, pur avendo la possibilità di avviare una rendicontazione volontaria secondo standard semplificati messi a punto da EFRAG e dalla Commissione.

La nuova architettura della due diligence

La CSDDD è stata rimodulata per concentrare gli obblighi sulle grandi imprese: l’applicazione viene prevista per società con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 1,5 miliardi di euro. Le aziende chiamate a rispettare la due diligence dovranno individuare gli impatti negativi lungo la catena del valore, focalizzandosi sui partner diretti e sulle aree a rischio elevato, utilizzando le informazioni ragionevolmente disponibili. Questa impostazione tende a bilanciare precisione e proporzionalità, evitando oneri eccessivi per realtà meno complesse pur mantenendo strumenti di prevenzione e gestione dei rischi.

Semplificazioni operative e elementi rimossi

Tra le misure di alleggerimento figura la soppressione di alcuni obblighi già previsti, come quello dell’adozione obbligatoria di un piano di transizione climatica. Allo stesso tempo rimangono obblighi chiave quali l’inclusione della catena del valore nella rendicontazione e l’introduzione di requisiti di assurance, benché con modalità e scadenze riviste. L’intento è evitare che i costi di attestazione e conformità aumentino eccessivamente, permettendo alle imprese di concentrarsi su interventi operativi concreti piuttosto che su oneri burocratici frammentati.

Sanzioni, tempistiche e fasi di attuazione

La direttiva definisce una road map precisa con termini per l’adozione dei vari atti di attuazione: tra questi figurano scadenze per i principi di rendicontazione volontaria (termine del potere commissionale il 19 luglio 2026), l’adozione di ESRS semplificati entro il 18 settembre 2026 e la ricezione delle modifiche alla CSRD da parte degli Stati membri entro il 19 marzo 2027. Per la trasposizione delle modifiche alla CSDDD il termine indicato è il 1° luglio 2028. Le violazioni saranno gestite a livello nazionale e potranno essere sanzionate fino a un tetto pari al 3% del fatturato mondiale.

Implicazioni per imprese, stakeholder e reazioni

La revisione ha suscitato reazioni contrastanti: associazioni della società civile, come le oltre 350 organizzazioni raccolte sotto CONCORD, e più di 80 economisti europei hanno espresso forti riserve, temendo un rallentamento del processo di integrazione ESG. D’altro canto molte imprese che hanno già investito in governance, sistemi di rendicontazione e analisi di doppia materialità intendono proseguire volontariamente il percorso per mantenere la qualità informativa verso banche e clienti. Il vero esame della riforma sarà nei bilanci e nelle filiere: misurare l’impatto concreto su competenze, costi e risultati ambientali e sociali sarà fondamentale per capire se la scelta di semplificare si tradurrà in efficacia pratica.

Scritto da Giulia Lifestyle

Come il Dlgs 30/2026 rivoluziona i claim ambientali e gli obblighi informativi