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Il quadro normativo italiano ha ricevuto un aggiornamento significativo con il Dlgs 30/2026, pubblicato in Gazzetta e in vigore dal 24 marzo 2026, che diventerà operativo il 27 settembre 2026. L’intervento recepisce la direttiva UE 2026/825 e mira a rafforzare la tutela del consumatore contrastando il greenwashing. In questo nuovo contesto, le comunicazioni commerciali e le etichette dovranno essere più chiare, verificabili e documentate, con un impatto diretto sulle strategie di marketing e sui processi di compliance aziendale.
Le modifiche incidono in particolare sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette prevista dal Codice del consumo (D.lgs. 206/2005). Per le imprese si apre un periodo di adeguamento operativo fino al 27 settembre 2026, durante il quale sarà necessario rivedere claim, schede prodotto, etichette e i criteri di validazione delle certificazioni. Il testo normativo introduce novità terminologiche e sostanziali che ridefiniscono i confini tra informazioni verificabili e dichiarazioni potenzialmente ingannevoli.
Le novità normative principali
Il decreto integra il Codice del consumo con nuove definizioni e revisione di articoli chiave, ponendo particolare attenzione alle asserzioni ambientali e ai meccanismi di certificazione. L’obiettivo è delimitare con precisione cosa costituisca un’informazione ambientale verificabile e cosa, invece, rientri nelle affermazioni generiche suscettibili di indurre in errore il consumatore. Le disposizioni toccano direttamente gli articoli che disciplinano azioni e omissioni ingannevoli, ampliando anche l’elenco delle pratiche considerate sempre ingannevoli (la cosiddetta “black list”).
Definizioni chiave introdotte
Tra le definizioni inserite spiccano l’asserzione ambientale, l’asserzione ambientale generica, l’etichetta di sostenibilità e il sistema di certificazione. Il decreto precisa che un’asserzione ambientale è qualsiasi comunicazione non obbligatoria che dichiari o suggerisca un impatto positivo, neutro o ridotto sull’ambiente di un prodotto, di una marca o di un operatore. Se tale affermazione non è accompagnata, nello stesso mezzo comunicativo, da evidenze chiare e verificabili, può essere considerata generica e quindi potenzialmente ingannevole.
Pratiche ritenute sistematicamente ingannevoli
La revisione dell’articolo 23 amplia la black list includendo, ad esempio, l’esposizione di un’etichetta di sostenibilità non fondata su un sistema di certificazione o l’uso di claim generici come “ecologico” senza prove. È altresì vietato presentare come vantaggio caratteristiche già imposte dalla legge o sostenere una carbon neutrality fondata esclusivamente su meccanismi di compensazione senza riduzioni reali misurate del profilo emissivo.
Implicazioni pratiche per le imprese
Dal punto di vista operativo, il Dlgs 30/2026 impone che le dichiarazioni su prestazioni future siano supportate da impegni concreti, piani di attuazione con obiettivi misurabili, scadenze definite e verifiche indipendenti. Le aziende dovranno rafforzare i processi interni di validazione dei claim, curare la documentazione di supporto e assicurare che le certificazioni richiamate siano effettivamente pertinenti e riconosciute. In questo senso, la compliance marketing diventa un elemento strutturale della strategia aziendale.
Obblighi informativi e garanzie
Il decreto amplia gli obblighi informativi precontrattuali: tra le informazioni rilevanti figurano la garanzia legale di conformità, l’eventuale garanzia commerciale di durabilità, gli aggiornamenti software per prodotti con componenti digitali, l’indice di riparabilità e, se assente, la disponibilità e il costo stimato dei pezzi di ricambio. Inoltre sono introdotti avvisi e modelli armonizzati per la garanzia commerciale, pensati per aumentare la trasparenza verso il consumatore.
Passi operativi consigliati entro il 27 settembre 2026
Per ridurre il rischio di contenziosi e adeguarsi al nuovo quadro, le imprese dovrebbero avviare un audit completo dei claim ambientali, revisionare etichette e materiale pubblicitario, verificare la solidità delle certificazioni e aggiornare le schede prodotto. È consigliabile predisporre procedure di approvazione dei messaggi commerciali che coinvolgano compliance, legale e sostenibilità, oltre a pianificare formazione specifica per i team marketing e prodotto.
Infine, è utile instaurare collaborazioni con enti terzi per verifiche periodiche e trasparenza sui piani di miglioramento ambientale: l’adozione di verifiche indipendenti rafforza la credibilità delle asserzioni ambientali e riduce il rischio di contestazioni. Con il Dlgs 30/2026 la parola d’ordine per le aziende è chiarezza: meno generalità e più evidenze misurabili e documentate.

