Il panorama normativo europeo sulla sostenibilità d’impresa ha subito una svolta significativa con l’entrata in vigore della Direttiva UE 2026/470approvata il 18. Questo provvedimento, parte del pacchetto Omnibus I, introduce modifiche sostanziali alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)alla Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) e alla Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti.
L’obiettivo principale è ridurre gli oneri amministrativi e semplificare gli obblighi di rendicontazione, pur mantenendo gli obiettivi del Green Deal europeo e della finanza sostenibile. La direttiva ridefinisce il perimetro delle imprese obbligate, introduce nuove tutele per le PMI e modifica le regole applicabili alla due diligence e alla verifica delle informazioni ESG.
Nuovi criteri per la rendicontazione ESG
Una delle novità più rilevanti riguarda l’ambito di applicazione della CSRD. Prima della riforma, l’obbligo di rendicontazione si estendeva a tutte le grandi imprese che soddisfacevano almeno due dei tre criteri dimensionali previsti: oltre 250 dipendenti, più di 25 milioni di euro di attivo patrimoniale oppure oltre 50 milioni di euro di ricavi.
Con la Direttiva UE 2026/470, il criterio diventa più selettivo. Sono soggette all’obbligo diretto soltanto le imprese che superano contemporaneamente due soglie: oltre 1.000 dipendenti medi annui e oltre 450 milioni di euro di ricavi netti. Questo cambiamento riduce, secondo le stime della Commissione, di oltre l’80% la platea iniziale.
La riforma interviene anche sugli standard ESRSprevedendo una revisione per ridurre le informazioni da rendicontare, maggiore attenzione ai dati quantitativi più rilevanti e una distinzione più chiara tra requisiti obbligatori e facoltativi. Inoltre, vengono eliminati gli standard settoriali obbligatori, sostituiti da orientamenti non vincolanti.
Tutele per le PMI e il concetto di impresa protetta
Tra le innovazioni più significative introdotte dalla Direttiva UE 2026/470 figurano il concetto di impresa protetta e il principio del value chain cap. Queste due novità sono pensate per limitare l’effetto a cascata degli obblighi di rendicontazione lungo le filiere produttive.
Sono considerate imprese protette le aziende con meno di 1.000 dipendenti che fanno parte della catena del valore di un’impresa soggetta agli obblighi di rendicontazione. Per queste organizzazioni, la direttiva introduce specifiche garanzie volte a evitare richieste informative eccessivamente onerose da parte di clienti, committenti o partner commerciali.
Il value chain cap stabilisce che le informazioni ESG richieste a queste imprese non possano eccedere quanto previsto dal VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs)lo standard volontario sviluppato da EFRAG per le piccole e medie imprese. Questo standard diventa il perimetro informativo di riferimento per la raccolta dei dati di sostenibilità lungo la catena del valore, limitando le richieste che le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione possono rivolgere a fornitori e partner di minori dimensioni.
Modifiche alla due diligence e alla revisione legale
Il pacchetto Omnibus I interviene anche sulla CSDDD, restringendo il campo di applicazione ai gruppi di maggiori dimensioni, circa 1.600 imprese UE, con oltre 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato netto mondiale. Le attività di due diligence vengono ripensate secondo una logica progressiva, concentrando gli sforzi sulle aree effettivamente più esposte ai rischi ambientali e sociali.
Inoltre, viene eliminato l’obbligo di predisporre un piano di transizione climatica allineato agli obiettivi dell’Accordo di Parigi, previsto dalla versione originaria della direttiva. Sul fronte della responsabilità civile, viene meno il quadro armonizzato europeo, con un ritorno alle discipline nazionali per la definizione delle modalità di tutela e delle eventuali azioni risarcitorie.
Il pacchetto Omnibus I interviene anche sulla Direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, modificando alcune disposizioni riguardanti l’attestazione delle informazioni di sostenibilità. Le nuove norme alleggeriscono i requisiti richiesti alle società incaricate delle verifiche ESG, rinviando al 1° luglio l’adozione dei principi europei di limited assurance e sopprimendo la possibilità di introdurre in futuro un regime armonizzato di reasonable assurance.
Per facilitare la fase di transizione viene introdotto un regime semplificato per i revisori provenienti da Paesi terzi applicabile agli esercizi compresi tra il 2026 e il 2030.



