Le recenti evoluzioni normative dell’Unione Europea stanno ridisegnando il panorama della rendicontazione di sostenibilità. La proposta di standard ESRS-40a, integrata dall’articolo 40-bis della direttiva 2013/34/UE, prevede un approccio misto: alcune informazioni devono essere valutate a livello globale, altre solo per l’impatto sul mercato europeo. Questa scelta ha suscitato critiche da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e di Assirevi, i quali hanno inviato osservazioni all’EFRAG a fine ottobre 2026, evidenziando rischi di disparità competitiva e di perdita di comparabilità tra le imprese.
Le critiche di OIC e Assirevi al modello misto
L’OIC sostiene che consentire a un’impresa extra-UE di escludere gli effetti negativi delle proprie produzioni destinate a mercati fuori dall’Unione creerebbe un vantaggio ingiusto rispetto a chi opera esclusivamente in Europa, dove la normativa impone la considerazione di tutti gli impatti globali. In pratica, una società non europea potrebbe omettere danni ambientali o sociali rilevanti, mentre le controparti europee dovrebbero riportarli, generando una concorrenza distorta. Assirevi aggiunge che l’adozione di criteri diversi nella stessa relazione renderebbe difficile distinguere le reali performance di sostenibilità da differenze metodologiche, soprattutto per tematiche difficili da delimitare territorialmente, come i diritti umani e la biodiversità.
Verifica, catena del valore e rappresentazione fedele
Assirevi segnala inoltre la complessità di identificare gli impatti “collegati all’UE” in gruppi multinazionali con filiere integrate. La separazione dei dati richiederebbe criteri oggettivi e verificabili, nonché una ripartizione trasparente degli indicatori quantitativi. L’ente propone una fase sperimentale prima dell’adozione definitiva degli standard e richiede requisiti proporzionati per la catena del valore, includendo tecniche di stima e un limite alle informazioni richieste ai fornitori. Per quanto riguarda la rappresentazione fedele, l’OIC chiede che anche le imprese extra-UE mantengano una rendicontazione globale, mentre Assirevi suggerisce di sostituire il concetto di “fair presentation” con una rappresentazione basata esclusivamente sulla materialità d’impatto.
Le banche spingono le PMI verso la rendicontazione ESG
Parallelamente, gli istituti di credito stanno trasformando i criteri di valutazione del rischio, includendo i fattori ESG (Environmental, Social, Governance) nei loro modelli di credito. Le banche, soggette a vigilanza sulla sostenibilità del portafoglio clienti, richiedono a micro e piccole imprese di fornire dati ESG anche quando la legge non impone ancora una rendicontazione formale. Un report chiaro consente istruttorie più rapide, migliora il merito creditizio e riduce le asimmetrie informative, posizionando l’imprenditore come partner solido e affidabile.
Per facilitare questo passaggio, Confartigianato Imprese Bergamo ha messo a disposizione un servizio di consulenza dedicato. Gli esperti aiutano le aziende a mappare i propri rischi ambientali e sociali e a produrre un Report di Sostenibilità che rispetti le linee guida del “questionario PMI-Banche” e sia allineato alla “Tabella di interoperabilità” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che collega le richieste bancarie allo standard europeo VSME.
Le recenti modifiche della CSRD: soglie più alte e semplificazione degli standard
Il 24 febbraio 2026 è stata adottata la direttiva (UE) 2026/470, che restringe il perimetro della rendicontazione ai gruppi con fatturato netto superiore a € 450 milioni e più di 1 000 dipendenti. Le piccole e medie imprese quotate escono definitivamente dal campo di applicazione, così come la facoltà di posticipare di due anni l’obbligo. Per le imprese extra-UE, la soglia di fatturato nell’Unione sale a € 450 milioni, mentre le controllate europee necessitano di € 200 milioni. Gli Stati membri possono comunque esentare, per gli esercizi 2025-2026, le cosiddette “prima ondata”.
Una novità importante riguarda la catena del valore: le imprese con meno di 1 000 dipendenti nella filiera di una società soggetta a CSRD possono rifiutare richieste informative superiori a quanto previsto dallo standard volontario europeo (regolamento delegato UE 2026/1560). L’obiettivo è limitare l’effetto “a cascata” sugli piccoli fornitori. Inoltre, il 21 settembre 2026 è entrato in vigore il regolamento delegato UE 2026/1563, che introduce gli European Sustainability Reporting Standards rivisti. Questi standard riducono il numero di datapoint, privilegiano le informazioni quantitative, distinguono chiaramente tra obbligatori e volontari e semplificano l’applicazione del principio di materialità.
Dal punto di vista dell’assurance, la direttiva posticipa al 1 luglio 2027 l’obbligo di adottare principi europei di verifica con livello di sicurezza limitato, eliminando al contempo l’esigenza di una verifica a “reasonable assurance”, riducendo così gli oneri per le imprese. Parallelamente, la direttiva sulla due diligence (CSDDD) amplia il perimetro a imprese con oltre 5 000 dipendenti e fatturato mondiale di € 1,5 miliardi, ma elimina l’obbligo di redigere un piano di transizione climatica.



