In un’epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità globale, le aziende sono sempre più sotto pressione per dimostrare il loro impegno ambientale. Tuttavia, non tutte le comunicazioni verdi sono ciò che sembrano. Il Tribunale di Venezia ha recentemente emesso una sentenza che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui le aziende parlano di sostenibilità.
La decisione del Tribunale è arrivata in seguito a un’azione inibitoria collettiva promossa da un’associazione dei consumatori contro un’importante impresa del settore beverage. La sentenza non solo conferma l’impegno dell’Italia a combattere il greenwashing, ma stabilisce anche nuovi standard per le comunicazioni ambientali.
Il doppio binario di tutela: amministrativa e giudiziaria
Uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda il rapporto tra il procedimento amministrativo dinanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e l’azione inibitoria collettiva. L’impresa convenuta aveva sostenuto che l’AGCM avesse già esaminato le comunicazioni ambientali contestate, ritenendo superati i profili di criticità a seguito delle modifiche apportate ai claim.
Il Tribunale ha però escluso che l’attività dell’AGCM possa precludere il sindacato del giudice ordinario. Secondo il Collegio, l’attività dell’Autorità e l’azione inibitoria collettiva perseguono finalità differenti e operano su piani autonomi. Questo significa che l’archiviazione di un procedimento davanti all’AGCM non impedisce al giudice civile di svolgere una propria autonoma valutazione sulla correttezza dei green claims.
Dichiarazioni ambientali ingannevoli: cosa dice la legge
Sul piano sostanziale, il Tribunale ha ribadito i principi consolidati nella disciplina europea delle pratiche commerciali scorrette. Richiamando gli Orientamenti della Commissione europea sulla Direttiva 2005/29/CE, il Collegio ha ricordato che un’asserzione ambientale può risultare ingannevole non soltanto quando è falsa, ma anche quando è formulata in termini vaghi o generici.
Le dichiarazioni ambientali devono essere chiare, verificabili e non fuorvianti. Questo significa che le aziende non possono più limitarsi ad utilizzare formule evocative o dichiarazioni programmatiche di sostenibilità, ma devono essere in grado di dimostrare, mediante dati tecnici e metodologie verificabili, ogni beneficio ambientale comunicato al mercato.
I claim inibiti dal Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto ingannevoli una serie di dichiarazioni ambientali diffuse sul sito internet dell’impresa convenuta. Tra i claim inibiti:
- “Sai che il PET è 100% riciclabile?” e altre dichiarazioni simili che non precisavano a quali prodotti si riferissero e non fornivano dati quantitativi sul reale impiego di plastica.
- “Non solo Packaging” un claim che richiamava genericamente benefici ambientali e risparmi energetici senza un adeguato supporto probatorio.
- “L’innovazione tecnologica dedicata all’ambiente” una dichiarazione che trasmetteva l’immagine di una produzione complessivamente a ridotto impatto ambientale senza consentire al consumatore di verificarne concretamente il fondamento.
- “Più rPET, meno plastica vergine” un claim che, pur contenendo alcuni dati specifici, non forniva termini di confronto e non era sufficientemente verificabile.
- “[NOME DELL’IMPRESA] è Sostenibilità” una dichiarazione estremamente generica che non forniva alcuna informazione concreta.
La Direttiva (UE) 2026/825 e il futuro delle comunicazioni ambientali
Pur riconoscendo che la Direttiva (UE) 2026/825 e il decreto legislativo italiano di recepimento non fossero ancora applicabili ratione temporis, il Tribunale ha attribuito loro una significativa funzione interpretativa. La decisione richiama infatti le nuove disposizioni che qualificano come pratiche commerciali ingannevoli le dichiarazioni ambientali riferite a prestazioni future prive di impegni chiari, obiettivi misurabili, verifiche indipendenti e piani di attuazione trasparenti.
Queste novità normative non introducono una disciplina completamente nuova, ma rafforzano e codificano principi già ricavabili dalla Direttiva 2005/29/CE e dagli Orientamenti della Commissione europea. Esse confermano, quindi, un orientamento interpretativo già presente nell’ordinamento, volto a garantire che il consumatore possa assumere decisioni di acquisto sulla base di informazioni ambientali chiare, verificabili e non fuorvianti.
In prospettiva, l’applicazione della Direttiva (UE) 2026/825 e del D.Lgs. n. 30/2026 renderanno ancora più stringenti gli obblighi di trasparenza, verificabilità e documentazione dei green claim confermando che la sostenibilità costituisce ormai non soltanto un fattore competitivo, ma anche un ambito nel quale la correttezza dell’informazione rappresenta un preciso obbligo giuridico.



