Il greenwashing è ormai al centro del dibattito europeo: le autorità hanno deciso di rendere più rigide le regole che disciplinano le dichiarazioni ambientali, con l’obiettivo di proteggere i consumatori da informazioni fuorvianti. A partire dal 27 settembre 2026 le imprese dovranno dimostrare, con dati concreti, ogni affermazione di sostenibilità, altrimenti rischiano sanzioni che possono arrivare al 4 % del fatturato annuo.
Modifica del Codice del Consumo per il settore moda
Il decreto legislativo n. 30 del 20 febbraio 2026, attuativo della direttiva europea 2024/825, ha introdotto nuovi capoversi negli articoli 21 e 23 del Codice del Consumo. Da quel giorno le etichette devono contenere asserzioni ambientali verificabili e, soprattutto, non possono più presentare marchi di sostenibilità non supportati da certificazioni pubbliche. Termini generici come “eco-friendly”, “green” o “carbon neutral” sono considerati pratiche ingannevoli se non accompagnati da una etichetta di sostenibilità riconosciuta.
Divieti concreti per claim generici
È vietato, ad esempio, affermare che un capo è “rispettoso della natura” quando la frase non è legata a dati specifici. Anche l’utilizzo di bollini auto-creati dall’azienda, senza alcun organismo certificatore, è ora penalizzato. Al contrario, frasi come “50 % del cotone è riciclato” sono accettabili, perché descrivono un aspetto misurabile e dimostrabile attraverso fogli tecnici e certificati dei fornitori.
Turismo sotto i riflettori: la spinta verso certificazione reale
Nel convegno tenutosi a Villa Petriolo, in provincia di Firenze, il presidente di Fiavet Confcommercio Veneto e Padova, Giancarlo Reverenna, ha sottolineato la necessità di passare dalle parole ai fatti. Nel settore alberghiero, le strutture non possono più auto-definire la propria offerta come “sostenibile” senza fornire prove concrete. Le nuove norme richiedono che ogni dichiarazione sia supportata da certificazioni riconosciute e da piani di riduzione delle emissioni verificabili da enti terzi.
Dichiarazioni ingannevoli e richieste di prova
Affermare che un hotel ha un “impatto neutro” è ammesso solo se la neutralità deriva da misurazioni del ciclo di vita del prodotto e da compensazioni documentate. Inoltre, promesse future, tipo “zero emissioni entro il 2035”, devono essere accompagnate da un piano dettagliato, con obiettivi misurabili e scadenze controllate da un auditor indipendente; altrimenti la frase rientra nella fattispecie di inganno permanente prevista dal nuovo articolo 23.
Modello 231: strumento preventivo contro il greenwashing
Il Modello 231, introdotto dal d.lgs. 231/2001, può diventare il primo scudo interno per le aziende che vogliono evitare le pesanti sanzioni previste dalle nuove disposizioni. Sebbene il greenwashing non sia un reato a sé stante, le pratiche ingannevoli rientrano nei delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1) e nella vendita di prodotti con indicazioni mendaci (art. 517 c.p.). Integrare nel modello 231 procedure di verifica preventiva, monitoraggio delle comunicazioni di marketing e audit periodici permette di dimostrare l’impegno dell’impresa a non fuorviare i consumatori.
Fattispecie penali e responsabilità amministrative
Le autorità di vigilanza, in particolare l’AGCM, potranno sanzionare le violazioni con multe che variano da 5 000 a 10 milioni di euro, o fino al 4 % del fatturato annuo per casi di rilevanza europea. Un modello 231 ben strutturato, corredato da politiche di compliance e da un registro delle evidenze (certificati, analisi di ciclo di vita, report di terze parti), consente di dimostrare la diligenza aziendale in sede difensiva.
La combinazione di norme più severe, la crescente domanda di certificazioni reali nel turismo e l’uso strategico del Modello 231 rappresentano un nuovo approccio integrato per combattere il greenwashing in tutti i settori. Le imprese che adotteranno subito pratiche trasparenti potranno trasformare la conformità normativa in un vantaggio competitivo, mentre chi rimarrà inattivo rischierà multe esorbitanti e danni reputazionali difficili da riparare.



