Dal 1° ottobre 2026 termina il periodo di convivenza tra la versione precedente del regolamento EPDItaly (Rev. 6.0) e la nuova Revisione 7.1. Questo passaggio impone che tutte le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) pubblicate o rinnovate sul Program Operator italiano rispettino unicamente le nuove regole applicative. La modifica interessa produttori, consulenti LCA, tecnici e gli Organismi di Verifica e Validazione, e punta a rafforzare rigore metodologico, tracciabilità e conformità al quadro europeo di sostenibilità.
Termine del periodo transitorio e obblighi immediati
Con la scadenza del periodo transitorio, ogni EPD nuova o rinnovata deve essere redatta secondo i requisiti della Rev. 7.1. In pratica, non sarà più possibile utilizzare pratiche o documenti preparatori conformi alla Rev. 6.0 per le pubblicazioni successive alla data indicata. Questo significa che le aziende che hanno pianificato certificazioni o aggiornamenti devono rivedere i propri processi LCA per garantire che i dati, i metodi di contabilizzazione e i report siano pienamente allineati alle nuove prescrizioni tecniche.
Principali novità tecniche introdotte dalla Rev. 7.1
La revisione innalza il livello di dettaglio richiesto nelle EPD, con regole più stringenti su contabilizzazione degli impatti e struttura delle informazioni di filiera. Tra le innovazioni più rilevanti si segnala l’obbligatorietà dell’Annex for Energy and Biogas: dal 1° ottobre 2026 non sarà consentito l’uso dell’Annex generico, sia per il settore delle costruzioni sia per altri settori industriali. L’Annex for Energy and Biogas stabilisce come modellare vettori energetici, come verificare l’impiego di fonti rinnovabili (inclusa la verifica delle Garanzie d’Origine) e come contabilizzare il biogas nelle analisi LCA.
Digitalizzazione dei dati e interoperabilità
Un altro nodo cruciale è la promozione della digitalizzazione: i dati quantitativi devono essere strutturati per favorire l’interoperabilità con banche dati nazionali ed europee e per una integrazione più rapida con software BIM e piattaforme ESG aziendali. Questo cambio di paradigma facilita la gestione automatizzata delle prestazioni ambientali e la conformità alla norma EN 15804 quando applicabile.
Nuove regole per titolarità e prodotti in sviluppo
La Rev. 7.1 introduce anche una procedura specifica nel Annex 8 per la gestione delle EPD quando la titolarità non è del fabbricante originale (ad esempio distributori o importatori), rinforzando la tracciabilità della catena di custodia e dei dati di produzione. Inoltre, il Annex 6 disciplina la validazione delle EPD riferite a prodotti non ancora prodotti su scala industriale o realizzati in impianti pilota, permettendo di certificare profili ambientali attesi già in fase di ricerca e sviluppo.
Verifiche, check list e impatto sugli audit
Dal 1° ottobre 2026 gli Organismi di Verifica e Validazione accreditati dovranno utilizzare la Check List EPD / Check List LCA Tool aggiornata alla Rev. 7.1 per gli audit sulle EPD dei prodotti da costruzione. La nuova lista di controllo richiede verifiche approfondite sui criteri di cut-off, sulle regole di allocazione dei flussi di materia ed energia e sulla rappresentatività temporale, geografica e tecnologica dei dati di stabilimento e dei dataset secondari.
Tracciabilità dei materiali e riciclo
La check list impone inoltre una chiara distinzione delle quote di materiale riciclato, differenziando tra pre-consumer e post-consumer, e una gestione normativa dei sottoprodotti. Questi elementi sono fondamentali per garantire la trasparenza e la riproducibilità degli LCA sottostanti alle EPD.
Interazioni con appalti pubblici, sicurezza e conformità normativa
La maggiore accuratezza richiesta dalla Rev. 7.1 si riflette anche nelle procedure di gara pubblica: nell’ambito del D.Lgs. 36/2023 l’EPD diventa uno strumento chiave per dimostrare il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le stazioni appaltanti e le imprese che partecipano a gare dovranno prestare particolare attenzione alla qualità e alla verificabilità delle dichiarazioni ambientali presentate.
Connessione con la gestione del rischio chimico
La dichiarazione di contenuti di sostanze pericolose nei prodotti è un altro elemento che richiede integrazione tra LCA e pratiche di salute e sicurezza. La presenza di SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, come previsto dal Regolamento REACH (CE n. 1907/2006), impone una mappatura dettagliata delle Schede di Dati di Sicurezza lungo la supply chain e il coinvolgimento delle figure previste dal D.Lgs. 81/2008.
La Revisione 7.1 del Regolamento EPDItaly ridefinisce modalità operative e controlli per chi redige, verifica o utilizza le EPD. Le imprese e gli organismi coinvolti devono aggiornare processi, dati e strumenti digitali per rispettare gli obblighi imposti dalla data di fine transizione.



