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Il panorama della comunicazione ambientale in Italia è cambiato con l’entrata in vigore del D.Lgs. 30/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e operativo secondo le scadenze previste. Questo intervento recepisce la Direttiva (UE) 2026/825, che era stata adottata per rendere più trasparenti le informazioni rivolte ai consumatori; la direttiva stessa era stata pubblicata il 6 marzo 2026 ed è entrata in vigore il 26 marzo 2026. L’obiettivo è contrastare il greenwashing, cioè l’uso di messaggi o simboli che esaltano presunti benefici ambientali senza prove verificabili, e uniformare le tutele previste dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).
Cosa si intende per asserzione ambientale
Una delle novità centrali è la ridefinizione delle asserzioni ambientali: per il legislatore ogni messaggio che dica o lasci intendere un impatto positivo o ridotto sull’ambiente rientra in questa categoria. La norma distingue chiaramente l’asserzione ambientale generica, priva di specifiche, dall’uso di un’etichetta di sostenibilità. Non saranno più tollerate affermazioni vaghe come “ecologico” o “naturale” senza dati verificabili e facilmente accessibili al consumatore; allo stesso tempo, attribuire a un intero prodotto o a un’intera azienda qualità ambientali quando esse riguardano solo un aspetto è considerato pratica scorretta.
Etichette, certificazioni e trasparenza
Il decreto valorizza il ruolo del sistema di certificazione basato su controlli di terza parte indipendente. Un’etichetta può essere usata solo se è sostenuta da un sistema pubblico o privato che rispetti requisiti minimi: accessibilità delle regole, apertura non discriminatoria agli operatori, coinvolgimento di esperti e procedure per gestire eventuali non conformità. In pratica le imprese devono poter dimostrare che il marchio di sostenibilità è rilasciato seguendo processi trasparenti e verificabili, altrimenti l’affissione dell’etichetta è considerata ingannevole.
Pratiche vietate e novità nella lista nera
Il D.Lgs. 30/2026 amplia la black list delle pratiche commerciali sleali: sono proibite le asserzioni ambientali generiche senza prova, l’uso di etichette non supportate da certificazione e la presentazione di obblighi di legge come vantaggi competitivi. Una misura fondamentale riguarda i carbon credits: dichiarare che un prodotto è “carbon neutral” esclusivamente sulla base della compensazione tramite crediti è considerato ingannevole. Inoltre, affermare che un’intera gamma di prodotti è sostenibile quando lo è solo un elemento specifico rientra fra le pratiche sanzionabili dall’AGCM.
Obblighi su dichiarazioni future
Il decreto vieta anche asserzioni relative a performance ambientali future senza dettagli: promesse come “diventeremo neutrali entro il 2040” devono essere accompagnate da impegni concreti, piani con obiettivi misurabili, scadenze precise e verifiche da parte di un soggetto terzo. In assenza di queste garanzie, la comunicazione è considerata potenzialmente fuorviante e può essere bloccata dall’autorità competente.
Durabilità, riparabilità e impatto sui prodotti
Un altro capitolo del decreto riguarda la vita utile dei prodotti, con disposizioni pensate per contrastare l’obsolescenza programmata. Sono vietate le dichiarazioni false sulla durabilità e la presentazione come riparabile di un bene che non lo è. Le aziende devono indicare, dove disponibile, l’indice di riparabilità armonizzato a livello europeo; in assenza di tale indice per categorie specifiche, va comunque fornita informazione su reperibilità dei pezzi di ricambio, costi stimati e istruzioni di manutenzione accessibili al consumatore.
Cosa devono fare le imprese e quali sanzioni rischiano
Le imprese hanno tempo fino all’entrata in operatività fissata al 27 settembre 2026 per adeguare siti web, packaging, contratti e politiche di garanzia. È necessario rivedere le campagne pubblicitarie, aggiornare i documenti precontrattuali e predisporre evidenze che supportino le asserzioni ambientali. L’AGCM potrà intervenire d’ufficio o su segnalazione, con provvedimenti che vanno dall’inibizione della pratica alla rimozione degli effetti e all’applicazione di sanzioni amministrative; le multe previste possono arrivare fino a 10.000.000 euro per violazioni gravi.
