Green claim: cosa cambia per le imprese con il D.Lgs. 30/2026

Il decreto modifica il Codice del consumo per contrastare il greenwashing e impone regole più stringenti su claim, durabilità ed etichette

Il panorama normativo italiano ha subito un cambiamento significativo con l’entrata in vigore del D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 marzo 2026 e operativo dal 24 marzo 2026. Questo decreto recepisce la Direttiva (UE) 2026/825 e aggiorna il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) per contrastare pratiche comunicative ingannevoli nella transizione ecologica. Le disposizioni più rilevanti, tuttavia, saranno pienamente applicabili a partire dal 27 settembre 2026, termine entro il quale le imprese devono adeguare processi, materiali e dichiarazioni.

Non si tratta solo di vietare slogan vuoti: la riforma innalza gli standard della comunicazione ambientale imponendo che le affermazioni siano verificabili, specifiche e documentate. Le aziende hanno quindi una finestra temporale utile per rivedere i propri claim, definire procedure interne di controllo e predisporre evidenze tecniche come LCA e carbon footprint.

Principali novità introdotte dal decreto

Il decreto rafforza la disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli inserendo nuove definizioni all’art. 18 del Codice del consumo, tra cui “asserzione ambientale”, “asserzione ambientale generica” e “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”. Le comunicazioni che non siano supportate da evidenze oggettive possono essere qualificate come scorrette ai sensi degli artt. 20-22. Inoltre, l’ampiezza della nozione di asserzione ambientale comprende testi, immagini, simboli e nomi di prodotto che possano suggerire benefici ambientali.

Divieti e requisiti per i claim

Espressioni generiche come “eco”, “green” o “sostenibile” sono vietate quando non è possibile dimostrare l’eccellenza delle prestazioni ambientali pertinenti. Dichiarazioni su impatti climatici, riduzione delle emissioni o neutralità climatica devono essere supportate da dati verificabili: per esempio LCA, carbon footprint o analisi di impronta idrica. È inoltre precluso basare affermazioni di neutralità climatica esclusivamente su meccanismi di compensazione senza trasparenza e rigore.

Etichette, certificazioni e trasparenza sulla durabilità

Il decreto stabilisce che l’uso di marchi di sostenibilità sia ammesso solo se fondato su schemi di certificazione o su sistemi istituiti da autorità pubbliche, con requisiti di accessibilità, trasparenza e controllo di terzi. Sul fronte della circolarità, vengono introdotti obblighi informativi sulla durabilità, riparabilità e disponibilità di pezzi di ricambio: tra le novità figurano la possibilità di indicare una garanzia commerciale di durabilità superiore a due anni e l’obbligo di fornire, in mancanza di un indice di riparabilità, dettagli su reperibilità, costi stimati e modalità d’ordinazione dei ricambi.

Informazioni precontrattuali e diritti del consumatore

Le informazioni da fornire prima della conclusione del contratto vengono ampliate. Tra i contenuti obbligatori rientrano, ad esempio, la presenza di un’etichetta armonizzata sulla durabilità, l’eventuale indice di riparabilità o, se non disponibile, le modalità di reperimento dei pezzi di ricambio e le istruzioni di riparazione. Queste norme mirano a dare al consumatore elementi comparabili e utili per decisioni consapevoli.

Vigilanza, sanzioni ed esempi pratici

La responsabilità di controllo spetta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che può contestare pratiche scorrette, bloccarne la prosecuzione e infliggere sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 10 milioni di euro, o fino al 4% del fatturato annuo qualora l’infrazione riguardi più Stati membri. Nel corso del 2026 sono stati già registrati casi di contestazione per comunicazioni ritenute ingannevoli, riguardanti settori come la moda e l’acqua minerale.

Esempi emblematici

Un’azienda del settore moda è stata multata per un importo di un milione di euro per claim che non descrivevano chiaramente i benefici ambientali lungo l’intero ciclo di vita del prodotto e per affermazioni sulla circolarità ritenute fuorvianti; le informazioni sulla responsabilità sociale includevano inoltre obiettivi di riduzione delle emissioni giudicati generici. In un caso nel settore delle acque destinate al consumo, l’impiego di claim sul packaging che suggerivano l’assenza totale di emissioni di CO2 è stato corretto a seguito dell’intervento dell’AGCM, con rimozione della grafica fuorviante e introduzione di misure concrete di monitoraggio e riduzione delle emissioni lungo il ciclo di vita.

Come trasformare l’obbligo in opportunità

Le imprese non devono abbandonare la comunicazione sulla sostenibilità, ma devono gestirla con rigore. I passi consigliati sono tre: verificare la coerenza dei claim esistenti; adottare procedure interne di validazione basate su evidenze documentali (come LCA, carbon footprint e certificazioni di terza parte); definire una policy di comunicazione ambientale con ruoli, flussi di approvazione e criteri di verifica. Chi si adegua prima della scadenza del 27 settembre 2026 potrà non solo evitare sanzioni, ma guadagnare credibilità verso consumatori, investitori e stakeholder.

Conclusione

Il nuovo quadro normativo segna una svolta: le asserzioni ambientali cessano di essere mero strumento di marketing e diventano dichiarazioni soggette a controllo. Per le imprese, l’attuazione del D.Lgs. 30/2026 è un banco di prova che richiede investimenti in dati, processi e formazione ma offre anche la possibilità di consolidare fiducia e reputazione sul mercato.

Scritto da Chiara Ferrari

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