Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato, con una circolare datata 27 agosto 2026, le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto legislativo n. 30/2026, recepito dalla direttiva UE 2024/825. Il provvedimento mira a contrastare il greenwashing e a rendere più credibili le informazioni ambientali fornite al consumatore, imponendo regole precise su etichette, claim e materiale promozionale.
Le disposizioni entreranno in vigore il 27 settembre 2026 e interessano tutti gli operatori del mercato nazionale, dalla produzione al retail, comprese le piattaforme di e-commerce. Il fulcro della normativa è la necessità di garantire che ogni affermazione ambientale sia verificabile, non generica e supportata da evidenze documentate, evitando così che il consumatore venga indotto a credere che un prodotto sia più sostenibile di quanto non sia realmente.
Scadenza del 27 settembre 2026 e ambito di applicazione
Dal giorno indicato, ogni nuovo messaggio pubblicitario, confezione, etichetta o contenuto digitale dovrà rispettare il nuovo quadro normativo. L’obbligo riguarda sia i claim ambientali espliciti (ad esempio “eco-friendly” o “a basso impatto”) sia i simboli, le icone o le rappresentazioni grafiche che possono influenzare la percezione del consumatore. Le autorità di vigilanza controllano sia il contenuto del messaggio sia il modo in cui viene presentato, richiedendo alle imprese di adottare misure **ragionevoli e proporzionate** per adeguarsi entro la data di entrata in vigore.
Beni durevoli: tempistiche e procedure
Per i prodotti durevoli già prodotti o immessi sul mercato prima del 27 settembre, il ministero prevede un periodo transitorio di sei mesi per l’adeguamento delle confezioni. Le aziende dovranno, entro tale arco, sostituire o modificare materiali promozionali, etichette, punti vendita e contenuti online, dimostrando contestualmente la precedente data di immissione. La circolare richiede la conservazione di una documentazione che attesti la produzione antecedente alla scadenza, al fine di evitare sanzioni e favorire una transizione graduale.
Beni deperibili: assenza di termine fisso
Nel caso dei prodotti deperibili, la normativa non prevede un termine preciso, poiché si prevede un rapido esaurimento delle scorte. Le imprese sono comunque tenute a rimuovere i claim non conformi il prima possibile e a garantire che le nuove informazioni siano allineate al decreto entro termini ragionevoli, evitando che prodotti già in vendita presentino messaggi fuorvianti.
Obblighi documentali e verifica dei claim
Le aziende devono predisporre un inventario completo dei propri claim ambientali includendo packaging, materiale pubblicitario, descrizioni sui siti e schede prodotto. È fondamentale verificare sia la veridicità del contenuto sia la modalità di esposizione al consumatore. La circolare MIMIT sottolinea l’importanza di documentare tutte le azioni intraprese per eliminare o rettificare i messaggi non conformi, attraverso report interni, registri di modifica e prove di valutazione di conformità.
Strumenti per la trasparenza: avviso ed etichetta armonizzati
Oltre alle regole sui claim, il decreto introduce due nuovi strumenti informativi: l’avviso armonizzato e l’etichetta armonizzata. Il primo serve a ricordare al consumatore l’esistenza della garanzia legale minima di due anni per tutti i beni venduti nell’Unione europea; il secondo, invece, comunica in modo standardizzato le condizioni di una eventuale garanzia commerciale di durabilità. Entrambi gli strumenti dovranno essere inseriti nei punti vendita e nelle piattaforme online, garantendo un’informazione uniforme e facilmente verificabile.
Per agevolare l’adeguamento, il Ministero ha reso disponibile sul proprio sito una sezione dedicata con modelli, linee guida e FAQ. Le imprese sono invitate a effettuare una ricognizione preventiva di packaging, campagne pubblicitarie programmate, pagine web e accordi con distributori, così da poter implementare le modifiche necessarie entro i termini stabiliti e dimostrare la propria buona fede nelle verifiche ispettive.



