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6 Agosto 2026

Sostenibilità aziendale: le novità normative per combattere le comunicazioni ingannevoli

Le nuove disposizioni europee contro il greenwashing entreranno in vigore il 27 settembre 2026. Scopri come cambieranno le comunicazioni ambientali delle aziende.

Sostenibilità aziendale: le novità normative per combattere le comunicazioni ingannevoli

Dal 27 settembre 2026, le aziende dovranno affrontare nuove sfide nella comunicazione ambientale. Le disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2026/825 recepita in Italia con il D.lgs. 30/2026 mirano a contrastare il greenwashing e a garantire maggiore trasparenza nelle informazioni fornite ai consumatori.

La crescente attenzione verso la sostenibilità ha portato a un aumento delle affermazioni ambientali, spesso generiche e non supportate da prove concrete. Le nuove norme introducono criteri più rigorosi per la validità di questi green claims con l’obiettivo di proteggere i consumatori da informazioni fuorvianti.

Cosa sono i green claims e perché sono importanti

Un green claim è qualsiasi affermazione non obbligatoria che suggerisce un impatto ambientale positivo di un prodotto, servizio o azienda. Queste affermazioni possono includere termini come eco-friendlycarbon neutral o sostenibile. Tuttavia, spesso queste dichiarazioni non sono supportate da prove adeguate, portando a una percezione distorta da parte dei consumatori.

Le nuove disposizioni si concentrano su tre elementi chiave: il messaggio comunicato la percezione generata e le evidenze disponibili. Il greenwashing si verifica quando la percezione ambientale è più favorevole rispetto a quanto l’azienda può effettivamente dimostrare.

Le principali novità dal 27 settembre 2026

Le Nuove regole introducono definizioni specifiche per i green claims i marchi e le certificazioni ambientali. Inoltre, cinque pratiche ambientali sono state inserite nella cosiddetta blacklist considerate vietate senza bisogno di dimostrare il loro impatto sulle scelte dei consumatori.

Le pratiche vietate

Tra le pratiche vietate troviamo:

  • Marchi di sostenibilità non qualificati non possono essere utilizzati marchi di sostenibilità che non siano basati su un sistema di certificazione o stabiliti da un’autorità pubblica.
  • Claim ambientali generici non giustificati affermazioni come green o eco-friendly devono essere supportate da prove concrete.
  • Beneficio della parte esteso al tutto non è consentito presentare come sostenibile l’intero prodotto se il beneficio ambientale riguarda solo una componente.
  • Neutralità climatica basata sulle compensazioni non è possibile affermare che un prodotto è carbon neutral se la neutralità deriva solo dalla compensazione delle emissioni.
  • Obblighi di legge presentati come elementi distintivi il rispetto della normativa non può essere presentato come un vantaggio distintivo.

Controlli, sanzioni e preparazione delle aziende

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può vietare la diffusione di messaggi ingannevoli e imporre sanzioni che vanno da 5.000 euro a 10 milioni di euro. Le aziende devono quindi prepararsi adeguando le proprie comunicazioni e garantendo che ogni affermazione ambientale sia supportata da prove concrete.

La gestione delle comunicazioni ambientali richiede un processo strutturato, che include la mappatura dei green claims la verifica delle evidenze e la formazione del personale. È fondamentale che le aziende adottino criteri condivisi e mantengano un presidio continuo delle informazioni fornite ai consumatori.

Autore

Ilaria Galli

Ilaria Galli ha firmato il desk che ha svelato un caso amministrativo triestino dopo accessi agli atti al Municipio, sostenendo la linea editoriale di rigore documentale. Editor di redazione, ha un tratto unico: colleziona verbali storici del Porto Vecchio.